ACCISA

ACCISA

Ogni singolo Paese membro dell’Unione Europea applica un imposta chiamata comunemente accisa, sulla fabbricazione e il consumo di tre classi di prodotti:

  • ALCOL e tutti i prodotti da esso ottenuti (vino, birra, super alcolici etc.)
  • OLI MINERALI  tra cui il petrolio e tutti i suoi derivati destinati alla produzione di energia (benzina, gasolio, metano, butano, kerosene etc)
  •  TABACCO e i suoi derivati.

Ogni Paese membro applica le accise in modo autonomo e con aliquote diverse (per alcol, birra e vino più alte nei Paesi del Nord Europa). L’accisa è applicata sulle materie prime e sui prodotti ottenuti in EU ma anche da paesi terzi. In questo caso pur non essendo dazi doganali sono riscosse al momento dell’importazione, come gli altri diritti doganali (dazi e iva).

La normativa prevede che l’accisa non sia applicata alla merce che esce dallo stato.

Il trasferimento della merce deve essere realizzato con un documento eAD (Electronic Administrative Document ) utilizzando l’apposito sistema informativo delle Dogane Europee, detto EMCS (Excise Movement and Control System).

Solo i soggetti dotati di un numero accisa SEED (System for the Exchange of Excise Data) possono usare il sistema EMCS per ricevere un eAD.

Per emettere un eAD è invece necessario essere autorizzati a deposito fiscale a fini accisa, presso cui possono essere fabbricati, trasformati, detenuti ricevuti e spediti prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione (cioè per i quali non si è pagata l’accisa). Un deposito accisa è individuato da un numero SEED.

Quando il deposito fiscale ai fini accisa emette un eAD, stampa una copia cartacea che viene posta a scorta la merce durante il trasporto. Una volta a destinazione, il destinatario registrato (o il deposito fiscale a fini accisa) indicato nell’eAD comunica l’arrivo della merce sul sistema EMCS. In questo modo si comprova l’avvenuta uscita della merce dallo stato di origine.

Se l’accisa è già stata pagata nel Paese di partenza allora lo speditore emette il DAS (documento amministrativo semplificato o in inglese SAD - Simplified Adminitrative Document). Il destinatario registrato pagherà l’accisa nel paese membro mentre lo speditore potrà richiedere il rimborso dell’accisa pagata. Tuttavia è utile ricordare che l’invio con DAS è comunque sconsigliabile perché non sempre il documento viene riconosciuto dagli operatori esteri come valido. Anche per merce ad accisa già pagato, è quindi meglio procedere con l’utilizzo di un documento eAD, chiedendo il supporto di un deposito fiscale a fini accisa in Italia